giovedì 5 dicembre 2013

Problemi con bollette del telefono? Attenti alle società di recupero crediti.

Avete problemi con le compagnie telefoniche? Attenzione ai comportamenti illegittimi delle società di recupero crediti.


La storia che stiamo per raccontare è paradigmatica di quello che succede a molti utenti che si rivolgono alla nostra associazione.
Nella maggior parte dei casi, l’utente si ritrova un contenzioso con la propria compagnia telefonica: nonostante abbia sottoscritto un contratto per un costo predeterminato mensile, si vede recapitare fatture di importi superiori. Chiama il servizio clienti, ma non riesce a risolvere nulla. Invia allora un reclamo scritto (con raccomandata AR) e paga solo la parte non contestata. Alcuni, in questi casi, bloccano il pagamento di un’intera fattura restando in attesa di avere un riscontro al proprio reclamo.
Da questo momento l’utente si ritrova a vivere un incubo: viene tartassato da una sfilza di chiamate al proprio recapito telefonico, una scarica di sms sul cellulare, una sequela di lettere nella casella della posta, o tutte e tre queste azioni in contemporanea, da parte di un soggetto terzo: la “famigerata” società di recupero crediti.
Dalle telefonate agli orari più inopportuni con toni duri e spesso maleducati, ai messaggi sul telefonino che promettono “a breve” la visita di un incaricato per riscuotere un credito, alle lettere scritte in modo tale da intimorire il consumatore con indebite intimazioni a pagare pena il ricorso ad una sedicente “Autorità giudiziaria”; la creatività di queste società è quasi illimitata.
Peccato però che ognuno di questi comportamenti sia illegittimo. “Premesso che anche nel campo del recupero crediti sono vietate tutte le prassi che siano invasive, lesive del diritto alla riservatezza e della dignità personale – spiegano le Associazioni in una nota – la legge prevede specificatamente che riguardo ai contenziosi in materia di telefonia (ma anche di TV commerciali a pagamento come Sky o RTI Mediaset Premium), prima di adire le vie legali, l’utente ha il diritto di tentare obbligatoriamente una conciliazione con la controparte (legge n. 249/1997): in mancanza della quale, le società di recupero crediti non hanno titolo per rivolgersi direttamente al consumatore e tentare il recupero del presunto credito”.
“È o dovrebbe essere noto a tutti – continuano le Associazioni – che l’unica persona autorizzata a presentarsi al domicilio privato per riscuotere soldi è l’ufficiale giudiziario munito di uno specifico titolo esecutivo. Ma si deve sapere che detti comportamenti delle società di recupero crediti non solo sono illegittimi, ma potrebbero anche integrare dei veri e propri illeciti penali quali i reati di molestia e minaccia. E come tali, a loro volta denunciabili all’autorità giudiziaria”.

Pertanto, chiunque dovesse trovarsi a “vivere” tale situazione, può contattarci telefonicamente o all’indirizzo email: adocandria@gmail.com.