mercoledì 20 aprile 2016

Bollette gas: se emesse in ritardo il consumatore ha diritto al risarcimento


Una delle problematiche che potrebbe coinvolgere i consumatori di energia riguarda il caso in cui, a seguito di mancati controlli dei consumi da parte della società erogatrice, l’utente si trovi costretto a dover pagare somme elevate frutto dei conguagli degli anni precedenti.
Secondo quanto affermato, di recente, in una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Gaeta si è stabilito che nel caso in cui la società che fornisce servizi di energia o di fornitura di gas metano, qualora non effettui la lettura periodica dei consumi di energia pone in essere un inadempimento contrattuale, in quanto l’utente si troverebbe a pagare non sulla scorta di quanto realmente consumato, bensì in relazione alle stime relative alle letture precedenti.
Infatti, secondo quanto sancito dal suddetto giudicante, anche se l'impresa di distribuzione non rende note le informazioni riguardanti la lettura dei consumi, la compagnia del gas può comunque provvedere utilizzando una stima presuntiva, salva la possibilità di fare ricorso a un successivo conguaglio. Qualora questo non dovesse avvenire, si verificherebbe una responsabilità contrattuale che, a ragione del Giudice, provocherebbe non sono un inadempimento relativo alla fatturazione periodica, ma soprattutto un aumento spropositato di un futuro conguaglio a cui il cliente non riuscirebbe a far fronte.
Pertanto, per meglio garantire il cliente, si ritiene che le fatture debbano essere emesse sulla base dei dati di misurazione effettivi rilevati dalla compagnia esercente la vendita, anche facendo ricorso, in caso di necessità, ai consueti servizi di autolettura da parte del cliente. 

In casi simili potete rivolgetevi presso la nostra associazione, sita in Andria alla via Attimonelli n. 60, oppure contattateci al numero 0883/883321.