
Una delle problematiche che potrebbe coinvolgere i consumatori di
energia riguarda il caso in cui, a seguito di mancati controlli dei consumi da
parte della società erogatrice, l’utente si trovi costretto a dover pagare
somme elevate frutto dei conguagli degli anni precedenti.
Secondo quanto affermato, di recente, in una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Gaeta si è stabilito
che nel caso in cui la società che fornisce servizi di energia o di fornitura
di gas metano, qualora non effettui la lettura periodica dei consumi di energia
pone in essere un inadempimento contrattuale, in quanto l’utente si
troverebbe a pagare non sulla scorta di quanto realmente consumato, bensì in
relazione alle stime relative alle letture precedenti.
Infatti,
secondo quanto sancito dal suddetto giudicante, anche se l'impresa di
distribuzione non rende note le informazioni riguardanti la lettura dei consumi, la
compagnia del gas può comunque provvedere utilizzando una stima
presuntiva, salva la possibilità di fare ricorso a un successivo conguaglio. Qualora questo non dovesse
avvenire, si verificherebbe una responsabilità contrattuale che, a ragione
del Giudice, provocherebbe non sono un inadempimento relativo alla fatturazione
periodica, ma soprattutto un aumento spropositato di un futuro conguaglio a cui
il cliente non riuscirebbe a far fronte.
Pertanto,
per meglio garantire il cliente, si ritiene che le fatture debbano essere
emesse sulla base dei dati di misurazione effettivi rilevati dalla
compagnia esercente la vendita, anche facendo ricorso, in caso di necessità, ai
consueti servizi di autolettura da
parte del cliente.
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