Negli ultimi anni
i rapporti tra risparmiatori e istituti di credito sono stati caratterizzati da
momenti di forti tensioni che certamente si protrarranno anche per il futuro. Ecco,
quindi, un’importante novità che partirà dall’inizio del nuovo anno e che potrà
rivelarsi utile per tutti i piccoli risparmiatori.
Dal 9 gennaio,
infatti, i piccoli investitori avranno la possibilità di rivolgersi, senza
costi, ad un Arbitro che avrà competenza a decidere le controversie che
riguardano i prodotti finanziari. Si chiama Arbitro per le Controversie
Finanziarie (ACF) ed è un organismo collegiale a cui potranno essere sottoposte
le controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza,
correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti
con gli investitori. Potranno essere presentate anche controversie che
riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding. Riguardo alla
competenza per valore l’ACF potrà decidere controversie fino ad un importo
massimo di 500.000,00 euro.
Nel dettaglio. Il risparmiatore, che ha subito un danno a
causa del comportamento scorretto dell’intermediario finanziario a cui si è
rivolto (ad esempio un istituto di credito), potrà fare ricorso al
collegio arbitrale. La procedura,
oltre ad essere, come già detto, totalmente gratuita è molto rapida,
in quanto la decisione verrà emessa entro 90 giorni.
Vediamo meglio
nel dettaglio il funzionamento.
Innanzitutto chiediamoci
chi può rivolgersi all’ACF.
Possono presentare ricorso i cosiddetti investitori
“retail”, ossia coloro che non hanno un’adeguata competenza riguardo ai
servizi finanziari e si rivolgono al supporto di un intermediario che può
essere una banca, una sim (società di intermediazione mobiliare), una società
d’intermediazione finanziaria, una società del gruppo Poste Italiane (divisione
Bancoposta). Naturalmente può trattarsi anche di società di intermediazione
finanziaria estere, purché abbiano una succursale in Italia (nel caso in cui la
sede principale è in Europa) o siano autorizzate ad operare nel territorio
italiano (se si tratta di società extracomunitarie).
Quali sono i casi in cui può attivarsi la procedura? Nel caso in cui gli
intermediari abbiano assunto un comportamento scorretto nei confronti del
risparmiatore:
·
violazione degli obblighi di informazione; l’intermediario
ha l’obbligo specifico di informare adeguatamente l’investitore sulla natura
dell’operazione e, soprattutto, sui rischi che quest’ultima comporta. Ove ciò
non accada sarà incorso in una violazione;
·
violazione degli obblighi di diligenza qualificata, di
correttezza e di trasparenza nella gestione del rapporto con la clientela.
La gratuità del
ricorso all’ACF è garantito dal “Fondo
di garanzia per i risparmiatori e gli investitori”, istituito già nel
2007.
Quali le modalità del ricorso? L’invio va effettuato all’ACF rigorosamente
online, mediante il sito www.acf.consob.it, che sarà operativo dal 9 gennaio. Per
venire incontro agli utenti meno esperti la Consob ha stabilito che, per i
primi due anni, il ricorso potrà essere inviato in forma cartacea. Però, dopo
l’invio, la procedura continuerà in via telematica. Sia l’investitore che
l’intermediario avranno la possibilità di far valere le proprie ragioni secondo
le regole sul rispetto del cosiddetto “contraddittorio tra le parti”.
Adoc Andria –
Corato – Trani
Resp. Marilena
Berardino