Le Società operatrici di telefonia, reti televisive e
comunicazione elettronica offrono spesso promozioni allettanti, che invogliano
i consumatori a cambiare operatore, al fine di ottenere un risparmio sulle
precedenti bollette. Tali contratti generalmente sono frutto di prestampati che
non sempre risultano essere vantaggiosi per il cliente e che spesso prevedono
clausole di disattivazione che implicano costi.
Circa la legittimità di tale prassi
sono stati sollevati numerosi dubbi dato che, il tutto, si sostanzia in un corrispettivo
per l’esercizio di un diritto, quale è quello a recedere dal
contratto.
Per valutare la correttezza di tale
comportamento occorre distinguere due ipotesi: il caso in cui il contratto
abbia un termine di scadenza, e quella in cui sia invece a tempo
indeterminato.
Per quanto riguarda i contratti a
tempo determinato, in virtù del principio di vincolatività del contratto, è
ammissibile la clausola contrattuale che “limiti” l’esercizio del diritto di
recesso, prevedendo un corrispettivo al quale è subordinata la validità del
recesso.
Per quanto riguarda i contratti a
tempo indeterminato, invece, si applica il principio di temporaneità,
secondo cui il nostro ordinamento non ammette vincoli perpetui.
Al riguardo, la legge Bersani
ha di fatto messo dei paletti ben precisi all’applicazione di “penali”
da disattivazione del contratto. Tale legge ha vietato l’applicazione
di qualunque penale o prezzo connesso alla migrazione o disdetta che non fosse
giustificato da “costi degli operatori”.
Nel caso in cui, anche voi, vi
ritrovereste in tale situazione recatevi presso la nostra sede sita in Andria,
alla via Ugo Bassi, 53 oppure contattateci al numero 0883/884840.