venerdì 13 gennaio 2017

Aumenta il bonus energia per il 2017



A partire dal 2017 è possibile fare richiesta del bonus elettrico a cui hanno diritto i clienti domestici economicamente disagiati, cioè coloro che hanno un reddito, risultante dall’ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente), non superiore a 8.107,5 euro. Il bonus consiste in uno sconto annuale sulle bollette dell’energia elettrica, che per il 2017 è stato aumentato dal 20% al 30%.
Il suddetto si ha sotto forma di compensazione applicata alla spesa complessiva sostenuta dal cliente domestico durante l’anno, comprensiva della quota fissa e delle quote variabili relative ai consumi di energia elettrica, incluse le componenti A e UC applicate ai clienti domestici agevolati.
In sostanza, l’importo del bonus elettrico viene scontato direttamente sulla bolletta, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.
La richiesta del bonus elettrico può essere trasmessa per via telematica con le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in accordo con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).  La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli. Alla domanda occorre allegare:
  • documento di identità;
  • eventuale allegato D di delega (se la domanda è presentata da un delegato e non dall’intestatario della fornitura);
  • modulo A compilato. Anche se si richiede un solo bonus è sufficiente compilare i riquadri relativi alla sola fornitura (elettrica o gas) per la quale si sta facendo la domanda di agevolazione;
  • attestazione ISEE in corso di validità;
  • allegato CF con i componenti del nucleo ISEE.
E’ inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura.
Per ulteriori informazioni rivolgetevi alla nostra associazione.
Adoc
Andria – Corato – Trani
Resp. Marilena Berardino

mercoledì 4 gennaio 2017

In arrivo il 9 gennaio l’Arbitro per risolvere le controversie finanziarie.

Negli ultimi anni i rapporti tra risparmiatori e istituti di credito sono stati caratterizzati da momenti di forti tensioni che certamente si protrarranno anche per il futuro. Ecco, quindi, un’importante novità che partirà dall’inizio del nuovo anno e che potrà rivelarsi utile per tutti i piccoli risparmiatori.
Dal 9 gennaio, infatti, i piccoli investitori avranno la possibilità di rivolgersi, senza costi, ad un Arbitro che avrà competenza a decidere le controversie che riguardano i prodotti finanziari. Si chiama Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ed è un organismo collegiale a cui potranno essere sottoposte le controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori. Potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding. Riguardo alla competenza per valore l’ACF potrà decidere controversie fino ad un importo massimo di 500.000,00 euro.
Nel dettaglio. Il risparmiatore, che ha subito un danno a causa del comportamento scorretto dell’intermediario finanziario a cui si è rivolto (ad esempio un istituto di credito), potrà fare ricorso al collegio arbitrale. La procedura, oltre ad essere, come già detto, totalmente gratuita è molto rapida, in quanto la decisione verrà emessa entro 90 giorni.
Vediamo meglio nel dettaglio il funzionamento.
Innanzitutto chiediamoci chi può rivolgersi all’ACF. Possono presentare ricorso i cosiddetti investitori “retail”, ossia coloro che non hanno un’adeguata competenza riguardo ai servizi finanziari e si rivolgono al supporto di un intermediario che può essere una banca, una sim (società di intermediazione mobiliare), una società d’intermediazione finanziaria, una società del gruppo Poste Italiane (divisione Bancoposta). Naturalmente può trattarsi anche di società di intermediazione finanziaria estere, purché abbiano una succursale in Italia (nel caso in cui la sede principale è in Europa) o siano autorizzate ad operare nel territorio italiano (se si tratta di società extracomunitarie).
Quali sono i casi in cui può attivarsi la procedura? Nel caso in cui gli intermediari abbiano assunto un comportamento scorretto nei confronti del risparmiatore:
·             violazione degli obblighi di informazione; l’intermediario ha l’obbligo specifico di informare adeguatamente l’investitore sulla natura dell’operazione e, soprattutto, sui rischi che quest’ultima comporta. Ove ciò non accada sarà incorso in una violazione;
·             violazione degli obblighi di diligenza qualificata, di correttezza e di trasparenza nella gestione del rapporto con la clientela.  
La gratuità del ricorso all’ACF è garantito dal “Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori”, istituito già nel 2007.
Quali le modalità del ricorso? L’invio va effettuato all’ACF rigorosamente online, mediante il sito www.acf.consob.it, che sarà operativo dal 9 gennaio. Per venire incontro agli utenti meno esperti la Consob ha stabilito che, per i primi due anni, il ricorso potrà essere inviato in forma cartacea. Però, dopo l’invio, la procedura continuerà in via telematica. Sia l’investitore che l’intermediario avranno la possibilità di far valere le proprie ragioni secondo le regole sul rispetto del cosiddetto “contraddittorio tra le parti”.
Adoc Andria – Corato – Trani
Resp. Marilena Berardino

martedì 3 gennaio 2017

Canone Rai 2017



Il 2017 è oramai arrivato ed ha portato con sé il nuovo Canone Rai da pagare. Anche per quest’anno l’abbonamento TV è oggetto di una circolare dell’agenzia delle entrate che disciplina le modalità di pagamento e i requisiti per ottenere l’esenzione. Come ormai noto, dal 2016 la riscossione dell’imposta avviene assieme alla bolletta per la fornitura dell’energia elettrica sulla presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in capo al soggetto che usufruisce del servizio elettrico presso la residenza anagrafica.
Inoltre, preme evidenziare che, con la legge di Stabilità 2016 l’importo del Canone Rai è stato ridotto da 113 € a 100 € e che grazie alle risorse recuperate con le nuove modalità di pagamento del Canone Rai, il Governo, ha potuto abbassare nuovamente l’importo della tassa sulla televisione.
Infatti, tra le novità della Legge di Bilancio c’è la riduzione del Canone Rai 2017 dai 100 € attuali a 90 €.
Le modalità di pagamento, inoltre, sono le stesse dell’anno scorso poiché l’importo sarà riscosso attraverso la bolletta dell’elettricità. A differenza del 2016, però, il canone sarà spalmato sulle prime 10 mensilità.
Nel dettaglio la prima rata del canone si pagherà a gennaio 2017, mentre l’ultima ad ottobre 2017.
Per quanto riguarda l’esenzione, anche per il 2017 sono esonerati dal pagamento del Canone Rai alcuni soggetti.
Nel dettaglio, l’importo non deve essere versato dagli anziani Over 75 che presentano questi requisiti:
  • compimento dei 75 anni entro il termine di pagamento del canone;
  • non convivere con altri soggetti titolari di un proprio reddito;
  • reddito che, unito a quello del coniuge convivente, non deve superare i 516,46 € per tredici mensilità.
Anche gli invalidi civili sono esonerati dal pagamento del Canone Rai 2017 ma solo se degenti in una casa di riposo.
Per poter usufruire dell’esonero bisogna presentare domanda in via telematica entro e non oltre il 31 gennaio; se invece la dichiarazione viene presentata dal 1 febbraio 2017 al 30 giugno 2017, l’esenzione dal pagamento del canone riguarda solo l’ultimo semestre del 2017.
Per quel che riguarda le sanzioni, anche nel 2017 sono state confermate quelle dello scorso anno per chi non paga il Canone Rai. Nel dettaglio, per chi evade la tassa sulla televisione è prevista una sanzione che va dai 200 € ai 600 €. Insomma, se non pagate il Canone Rai rischiate di dover versare da due a sei volte l’importo evaso.
Per ulteriori informazioni rivolgetevi alla nostra Associazione.

Adoc
Andria – Corato – Trani
Resp. Marilena Berardino