Legge sulla concorrenza 2017 e novità in materia di recesso dai servizi in ambito delle
telecomunicazioni: dal 29 agosto la raccomandata non sarà più necessaria.
La
Legge n. 124 del 4 agosto 2017, nel recepire le direttive comunitarie in
materia di concorrenza e trasparenza del mercato, introduce alcune novità
significative per la ormai celebre “legge Bersani”, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
Le
norme contenute nella legge sulla Concorrenza, tra le tante, innovano
sensibilmente le procedure di recesso o trasferimento dell’utenza ad altro
operatore nei contratti di telefonia mobile, reti televisive, comunicazioni,
modalità che, ai sensi dell’art. 3 bis della citata legge, “devono essere
semplici e di immediata attivazione”.
In
particolare, la raccomandata con avviso di ricevimento, spesso richiesta dai
gestori di telefonia al sol fine di complicare e rendere ostico il percorso
della disdetta, a partire dal prossimo 29 agosto, data di entrata in vigore
della novella, non sarà più necessaria.
L’art.
3 bis, infatti, prevede l’obbligo per
i fornitori di servizi di telefonia e le reti televisive di consentire al
consumatore di comunicare per via telematica la propria intenzione di recedere
dal contratto o di cambiare il proprio gestore, anche attraverso una semplice
e-mail o una visita al sito del fornitore, ovvero inviando una PEC.
Per
quanto concerne le spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza ad
altro operatore, il legislatore impone che le stesse debbano essere
proporzionate al valore del contratto e non debbano eccedere i costi
effettivamente sostenuti per dismettere una linea telefonica o trasferire il
servizio.
Dette
voci di spesa e di costo, d’ora in avanti, dovranno anche essere ben
esplicitate ed evidenziate in sede di sottoscrizione del contratto, oltre a
dover essere comunicate anche all’AGCOM.
Tale
doverosa scelta legislativa intende evidentemente porre un argine al quel
comportamento poco corretto delle compagnie telefoniche o emittenti televisive,
con il quale veniva prospettata l’applicazione di alti costi di recesso al fine
di indurre l’utente a non esercitare il proprio diritto di porre fine al
rapporto contrattuale prima della sua naturale scadenza.
Sotto
quest’ultimo profilo, inoltre, il nuovo testo di legge disciplina la durata
massima del contratto, il quale non potrà essere superiore ad un massimo di 24
mesi.
Le novità introdotte, anche se con grande ritardo, dalla Legge sulla
concorrenza rappresentano certamente un elemento di tutto rilievo nell’ambito
del mercato delle telecomunicazioni, tutt’ora bisognoso di ulteriori riforme, all’interno
del quale da sempre si manifestano veri e propri abusi da parte dei gestori
telefonici nei confronti dei consumatori.
Per tutti i consumatori intenzionati
a far valere i propri diritti contro gli abusi perpetrati in loro danno, le
sedi Adoc di Andria, in Via Attimonelli n. 60, e di Corato, in Corso Garibaldi
n. 136, mettono a disposizione dei propri iscritti, un’attività di consulenza e
assistenza ad opera di esperti del settore.
Berardino
Marilena