Il cittadino che ha un’utenza elettrica intestata ma non
possiede un televisore in casa, deve inviare la richiesta di esenzione utilizzando l’apposito modello
dell’Agenzia delle Entrate. Tale modello, può essere presentato direttamente
online dal contribuente, tramite intermediario o via posta.
Poiché, la prima rata per il 2018 scatta già dal mese di
gennaio 2018, e risulta essere pari a 90 euro in bolletta luce, è necessario
presentare il più presto possibile la dichiarazione sostitutiva all’Agenzia
delle Entrate, in modo da evitare che venga predisposto l’addebito relativo a
gennaio sulla bolletta elettrica e che si renda necessaria, in seguito, la richiesta di rimborso dell’importo
non dovuto ma pagato.
L’esenzione dal pagamento del canone RAI 2018, secondo i
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate è riconosciuta a tutti i contribuenti
che non possiedono una tv in casa ed in particolare, coloro i quali risultano
essere titolari di una utenza elettrica residenziale, ovvero, che hanno
intestata la fornitura luce per la propria casa di residenza, qualora non
possiedano alcun apparecchio televisivo.
Sono, inoltre, esonerati dal pagamento del canone RAI,
coloro i quali non possiedono una tv nella prima e nella seconda casa ed infine,
tale esonero viene riconosciuto a tutti i cittadini con più di 75 anni ed il
cui reddito non supera i 6.713 euro annui.
È assolutamente importante sapere che la scadenza per la
presentazione della dichiarazione sostitutiva è il 31 gennaio 2018.
Pertanto, l’Associazione ADOC di Andria, sita in via M.
Attimonelli n. 60 (pendio San. Lorenzo) si rende disponibile con tutti i
cittadini al fine di procedere all’invio del modulo di non possesso della TV.