giovedì 25 giugno 2020

Scende il limite per l’utilizzo del contante “tra soggetti diversi”: dal 1 luglio il tetto sarà di € 2000,00



Con l’art.49 del D.LGS 231/2007, in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, furono introdotte in Italia limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Tale limite è stato più volte oggetto di modifiche: sino al 31 dicembre 2015 era di 1.000 euro, attualmente è di 3.000 euro.

Dal 1 luglio p.v. entra in vigore il D.L. 124/ 2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/ 2019, che fissa in € 2000,00 il limite all'utilizzo del contante.Dal 1 gennaio 2022 il limite scenderà ulteriormente sino ad € 1.000 euro.

Il limite all'uso del contante comporta il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento sia superiore a quello del tetto fissato.

L’art.49 del D.LGS 231/2007 precisa che il trasferimento superiore al limite, quale ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito “oggettivo”, in cui non si rilevano - per la sussistenza della violazione - le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.

La violazione del tetto ha conseguenze per entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento: viola la norma sia chi effettua il pagamento in contanti sia chi lo riceve.Nel periodo di pandemia è stato necessario approfondire il termine “prossimi congiunti”, ora è invece necessario capire il significato dato dal legislatore all'espressione “soggetti diversi”.

Il MEF ha eliminato ogni incertezza chiarendo che si fa riferimento ad entità giuridiche distinte: due società; il socio e la società di cui questi fa parte; società controllata e società controllante; legale rappresentante e socio; due società aventi lo stesso amministratore; una ditta individuale e una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi.

Ciò comporta ad esempio che è possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 2.000 euro, in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi. 

È sempre possibile pagare una somma superiore al limite di legge parte in contanti e parte in assegno, cosi come accettare a fronte di una fattura unica, di importo superiore ai 2.000 euro, il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia.

mercoledì 17 giugno 2020

PROCESSO BANCA POPOLARE DI BARI: TUTTI GLI AZIONISTI E GLI OBBLIGAZIONISTI POSSONO AGIRE CON PER CHIEDERE IL RISARCIMENTO


UDIENZA DEL 16 LUGLIO 2020 PER COSTITUIRSI PARTE CIVILE 
Per partecipare a questa azione è necessario far pervenire la documentazione richiesta entro e non oltre il 30 giugno 2020.
Lo scorso 27 maggio, nell’ambito del procedimento penale Banca Popolare di Bari, il Pubblico Ministero ha chiesto il giudizio immediato per Marco e Gianluca Jacobini, ex presidente ed ex codirettore della banca.
Dopo una prima udienza “formale”, tenutasi il 4 giugno 2020, è stato disposto il rinvio al prossimo 16 luglio 2020, data nella quale sarà possibile presentare la propria costituzione di parte civile, entrando nel vivo del processo.
Se sei un azionista e/o obbligazionista della banca Popolare di Bari, ed hai acquistato titoli nel periodo dal 2014 al 2018, o precedentemente, o se, nello stesso periodo, hai sottoscritto aumenti di capitale o hai venduto detti titoli subendo una perdita, ora puoi quindi costituirti in giudizio per recuperare i tuoi soldi e ottenere il risarcimento del danno causato dalla perdita di valore delle tue azioni e/o obbligazioni, oltre al risarcimento del danno morale.
Se vuoi partecipare a questo procedimento puoi  iscriverti alla nostra associazione e costituirti parte civile per la partecipazione al processo penale fino alla sentenza di primo grado, con la presentazione per tuo conto di memorie, la formulazione di istanze, la partecipazione alle udienze, l’escussione di testimoni e tutto ciò che l’attività processuale richiederà durante il processo per difendere i tuoi diritti ed ottenere il risarcimento del danno.

Attenzione: per partecipare a questa azione è necessario far pervenire la documentazione richiesta entro e non oltre il 30 giugno 2020.