martedì 12 gennaio 2021

Consumi elettrici. Bollette: ecco cosa succede dal 1° luglio per voltura e cambio fornitore

 

Novità in arrivo a partire dal 1° luglio per la fornitura di elettricità: si potrà effettuare simultaneamente la voltura, vale a dire la variazione del titolare di una fornitura da un soggetto a un altro con lo stesso gestore, e il cambio fornitore. A stabilirlo è l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) che, con il documento di consultazione 586/2020, ha messo nero su bianco i propri orientamenti per consentire ai consumatori finali di poter effettuare una voltura contrattuale con contestuale cambio del fornitore nel mercato dell’energia elettrica. Gli interventi dell’Autorità puntano a superare i limiti della regolazione esistente che prevede la necessità di richiedere la voltura - in prima battuta - al venditore del cliente uscente.

Ma qual è la situazione attuale? Il cliente finale può sottoscrivere un contratto di fornitura con una controparte commerciale diversa da quella associata al punto di prelievo solo nel caso in cui l’operatore dal quale dipende la fornitura di elettricità abbia rifiutato la richiesta di voltura avanzata dal cliente stesso. L’orientamento dell’Autorità è di prevedere che un cliente finale (avente diritto di richiedere la voltura) possa già in prima istanza sottoscrivere un contratto di fornitura con una controparte commerciale diversa da quella associata al punto di prelievo (senza cioè dover prima presentare la richiesta alla controparte commerciale associata al punto di prelievo).

L’obiettivo, dunque, è di prevedere un’unica modalità di presentazione della richiesta di voltura da parte del consumatore sia che venga rivolta all’operatore preesistente sia che venga destinata a un venditore diverso. Quanto agli operatori e al Sistema Informativo Integrato (SII), una volta ricevuta la richiesta di voltura da parte del cliente finale, la gestione del processo si articolerà secondo modalità alternative in base al tipo di attivazione contrattuale. L’esecuzione del processo di voltura dovrà comunque avvenire entro 4 giorni lavorativi dalla richiesta effettuata dal cliente finale.

La decorrenza della voltura sarà pari, invece, a 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di attivazione contrattuale da parte del SII che entro un giorno lavorativo verificherà il rispetto di specifiche condizioni ed entro il successivo giorno lavorativo notificherà a tutti i soggetti interessati l’esecuzione dell’attivazione contrattuale (inclusa l’impresa distributrice affinché proceda alle attività funzionali alla raccolta e messa disposizione dei dati di misura).

Nel documento, l’Autorità sottolinea però il caso in cui si registri una morosità del cliente finale preesistente: la controparte commerciale, scrive infatti l’Arera, «potrebbe verosimilmente incontrare maggiori difficoltà nella gestione del recupero dei crediti maturati nei confronti del cliente, non potendo valutare un’eventuale relazione tra il cliente nuovo e il preesistente al fine di attuare eventuali azioni di recupero crediti, fermo restando il principio secondo il quale eventuali debiti del precedente cliente non possano essere attribuiti al nuovo cliente».