domenica 10 aprile 2022

Ricorso per la ricostruzione della carriera di Docenti e Ata


Molti Docenti e ATA di tutte le scuole italiane, senza neanche rendersene conto, stanno perdendo anni di servizio utili ai fini dell’inquadramento nel corretto scaglione stipendiale, nonché ai fini del computo della propria anzianità di servizio, il che si traduce in un minore stipendio per il presente ed una pensione inferiore per il futuro.

Il Miur, infatti, a seguito della domanda di ricostruzione della carriera presentata dai lavoratori della scuola immessi in ruolo dopo il superamento dell’anno di prova, riconosce:

  • integralmente il servizio pre-ruolo prestato nei primi 4 anni;
  • parzialmente la restante parte del servizio pre-ruolo prestato. 

 

Per le scuole statali il servizio pre-ruolo prestato dal 5° anno in poi, infatti, viene riconosciuto soltanto nella misura dei 2/3 ai fini giuridici ed 1/3 ai fini economici.

Per le scuole paritarie il servizio pre-ruolo prestato, addirittura, viene negato del tutto.

Così operando il Ministero dell’Istruzione viola il principio di non discriminazione tra personale di ruolo e personale precario, stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE e riconosciuto a livello nazionale da tutti i Giudici Italiani.

Ai Docenti e agli Ata che un tempo erano precari, infatti, deve essere riconosciuto integralmente il servizio pre-ruolo prestato prima dell’intervenuta assunzione a tempo indeterminato.

Presentare ricorso al Tribunale del Lavoro territorialmente competente permetterebbe di ottenere indubbi vantaggi:

  • differenze retributive;
  • differenze contributive ai fini pensionistici;
  • progressioni stipendiali;
  • aumento del punteggio ai fini delle graduatorie interne di istituto e ai fini delle procedure di mobilità.

Possono aderire al ricorso tutti i Docenti e gli Ata immessi in ruolo:

  • che abbiano svolto almeno 5 anni (180 giorni per ciascun anno) di pre-ruolo prestato presso scuole statali;
  • che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio presso la scuola paritaria.

Il decreto di ricostruzione della carriera inoltre non deve risalire a più di 10 anni fa.

Rivolgiti a Codacons Andria per maggiori informazioni.

domenica 3 aprile 2022

Dopo quanto tempo viene staccato il gas?


Nel caso in cui il fornitore di gas naturale ravvisi il mancato pagamento di una o più bollette può richiedere direttamente al distributore il distacco della fornitura. Ovviamente, questa procedura non è né immediata nè vincolante. Il consumatore deve in ogni caso essere avvisato tramite raccomandata con ricevuta di ricezione (oppure tramite PEC) in modo da poter adempiere al mancato pagamento. Tale procedura definisce il concetto vero e proprio di costituzione in mora; dalla comunicazione decorrono 40 giorni di tempo per il cliente per effettuare il pagamento tramite bonifico o bollettino postale, decorsi i quali il fornitore può procedere all'effettiva comunicazione al distributore per il distacco. In concreto, scaduto il termine definito dalla costituzione in mora decorreranno ulteriori 3 giorni in favore del consumatore per effettuare il pagamento.

 

Naturalmente ci sono delle tutele per il consumatore.

La normativa è piuttosto chiara sia sui doveri che sui diritti del consumatore quando si tratta di mancati pagamenti riferiti alle utenze domestiche come il gas. In particolare, vi è l'obbligo, da parte del fornitore, di comunicare il mancato pagamento e la costituzione in mora prima di richiedere il distacco al distributore di zona. Nel caso in cui l'azienda che fornisce il servizio non ottemperi a tale obbligo di notifica, il cliente ha diritto ad un indennizzo che varia a seconda dei casi. Se si riscontra la mancata comunicazione di costituzione in mora nonostante l'effettivo distacco si ha diritto sulla fattura successiva ad un indennizzo pari a 30 euro. Se invece una volta avvenuta la comunicazione l'azienda non dovesse rispettare le tempistiche a disposizione per il pagamento procedendo comunque al distacco, la somma spettante sarà di 20 euro.

È importante precisare che la sospensione della fornitura di gas, successiva alla costituzione in mora, non implica in automatico la cessazione del contratto. Infatti, in assenza del servizio per inadempienze economiche il contratto resta in vigore per ulteriori 30 giorni. In questo lasso di tempo il cliente avrà la possibilità di pagare la somma in questione e potrà fare richiesta per ricevere nuovamente il gas presso la propria residenza. Decorsa questa scadenza il contratto diventa nullo imponendo al consumatore la stipula di un nuovo contratto con un altro fornitore.