Secondo
quanto stabilito dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano
nella sentenza n. 9202, depositata il 29 ottobre 2014 risulta essere
illegittima la pratica che prevede il fermo amministrativo di un auto, da parte
di Equitalia, nell’ipotesi in cui rappresenti un bene strumentale indispensabile per lo
svolgimento dell’attività del lavoratore dipendente.
Nello specifico, il contribuente risulta essere un lavoratore
dipendente che utilizza la propria auto prevalentemente per recarsi sul posto
di lavoro, sito ad una distanza di circa 20 chilometri dalla propria residenza.
La commissione ha accolto il ricorso e annullato il fermo disposto da Equitalia.
La commissione ha accolto il ricorso e annullato il fermo disposto da Equitalia.
I giudici hanno innanzitutto premesso che il ricorrente
prestava la propria attività in qualità di lavoratore dipendente presso un’azienda
situata ad una certa distanza dal Comune di residenza, inoltre hanno anche
evidenziato che, non avendo altri mezzi per recarsi al lavoro, l’autovettura
oggetto del fermo dovesse essere considerata a tutti gli effetti un bene
strumentale, indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Pertanto, nel caso in cui il bene oggetto di fermo amministrativo (che è un provvedimento analogo al pignoramento mobiliare) debba ritenersi «necessario al processo lavorativo» e qualora non sussistano beni analoghi tali da consentire al debitore di svolgere normalmente la propria attività lavorativa, il bene non può essere sottoposto a fermo amministrativo.
Pertanto, nel caso in cui il bene oggetto di fermo amministrativo (che è un provvedimento analogo al pignoramento mobiliare) debba ritenersi «necessario al processo lavorativo» e qualora non sussistano beni analoghi tali da consentire al debitore di svolgere normalmente la propria attività lavorativa, il bene non può essere sottoposto a fermo amministrativo.