lunedì 15 giugno 2015

EQUITALIA NON PUO’ DISPORRE IL FERMO DELL’AUTO SE E’ UN BENE INDISPENSABILE PER L’ATTIVITA’ LAVORATIVA.



Secondo quanto stabilito dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella sentenza n. 9202, depositata il 29 ottobre 2014 risulta essere illegittima la pratica che prevede il fermo amministrativo di un auto, da parte di Equitalia, nell’ipotesi in cui rappresenti un bene strumentale indispensabile per lo svolgimento dell’attività del lavoratore dipendente.
Nello specifico, il contribuente risulta essere un lavoratore dipendente che utilizza la propria auto prevalentemente per recarsi sul posto di lavoro, sito ad una distanza di circa 20 chilometri dalla propria residenza. 
La commissione ha accolto il ricorso e annullato il fermo disposto da Equitalia.

I giudici hanno innanzitutto premesso che il ricorrente prestava la propria attività in qualità di lavoratore dipendente presso un’azienda situata ad una certa distanza dal Comune di residenza, inoltre hanno anche evidenziato che, non avendo altri mezzi per recarsi al lavoro, l’autovettura oggetto del fermo dovesse essere considerata a tutti gli effetti un bene strumentale, indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 
Pertanto, nel caso in cui il bene oggetto di fermo amministrativo (che è un provvedimento analogo al pignoramento mobiliare) debba ritenersi «necessario al processo lavorativo» e qualora non sussistano beni analoghi tali da consentire al debitore di svolgere normalmente la propria attività lavorativa, il bene non può essere sottoposto a fermo amministrativo.