Da
quando è stato introdotto in Italia il sistema della “patente a punti”, ci si è subito chiesti cosa debba
accadere nel caso in cui la contestazione
della violazione non sia immediata,
come ad esempio, le violazioni ai limiti di velocità accertate con apparecchi
elettronici e successivamente notificati.
Nelle
tante ipotesi, allora, di recapito postale del verbale di accertamento tocca al proprietario che lo riceve
provvedere, entro sessanta giorni dalla
ricezione dello stesso, a comunicare le generalità
e i dati identificativi della patente di colui il quale si trovava
alla guida al momento dell’infrazione.
La decurtazione dei punti della
patente avverrà perciò solo nei confronti del soggetto che sarà indicato in
questa comunicazione.
Se,
invece, il proprietario al quale è spedito per posta il verbale di accertamento
non dovesse comunicare i dati del conducente
o li dovesse comunicare con ritardo,
i punti della patente saranno decurtati al proprietario dell’autovettura.
Il
proprietario inoltre si trova ad incorrere anche in un’ulteriore sanzione
amministrativa per omessa comunicazione, infatti anche la Cassazione ha
precisato che la sanzione amministrativa per l’omessa o ritardata comunicazione
dei dati del conducente deve essere pagata anche nel caso in cui il verbale venga
annullato dal Giudice di Pace o dal Prefetto.
Per
assistenza in merito recatevi presso la nostra sede sita in Andria, alla via
Ugo Bassi n. 53 o contattateci al numero 0883/884840.