Avete problemi con le compagnie telefoniche? Attenzione ai
comportamenti illegittimi delle società di recupero crediti.
La storia che stiamo per raccontare è paradigmatica di quello
che succede a molti utenti che si rivolgono alla nostra associazione.
Nella maggior parte
dei casi, l’utente si ritrova un contenzioso con la propria compagnia
telefonica: nonostante abbia sottoscritto un contratto per un costo
predeterminato mensile, si vede recapitare fatture di importi superiori. Chiama il servizio clienti, ma non riesce a risolvere
nulla. Invia allora un reclamo scritto (con raccomandata AR) e paga solo la
parte non contestata. Alcuni, in questi casi, bloccano il pagamento di un’intera
fattura restando in attesa di avere un riscontro al proprio reclamo.
Da questo momento l’utente si ritrova a vivere un incubo: viene tartassato da
una sfilza di chiamate al proprio recapito telefonico, una scarica di sms sul
cellulare, una sequela di lettere nella casella della posta, o tutte e tre
queste azioni in contemporanea, da parte di un soggetto terzo: la “famigerata” società di recupero
crediti.
Dalle telefonate agli orari più inopportuni con toni duri e
spesso maleducati, ai messaggi sul telefonino che promettono “a breve” la
visita di un incaricato per riscuotere un credito, alle lettere scritte in modo tale da intimorire il
consumatore con indebite intimazioni a pagare pena il ricorso ad una sedicente
“Autorità giudiziaria”; la creatività di queste società è quasi illimitata.
Peccato però che ognuno di questi comportamenti sia illegittimo. “Premesso che anche
nel campo del recupero crediti sono vietate tutte le prassi che siano invasive,
lesive del diritto alla riservatezza e della dignità personale – spiegano le
Associazioni in una nota – la legge prevede specificatamente che riguardo ai
contenziosi in materia di telefonia (ma anche di TV commerciali a pagamento
come Sky o RTI Mediaset Premium), prima di adire le vie legali, l’utente ha il diritto di tentare
obbligatoriamente una conciliazione con la controparte (legge n. 249/1997): in
mancanza della quale, le società di recupero crediti non hanno titolo per
rivolgersi direttamente al consumatore e tentare il recupero del presunto
credito”.
“È o dovrebbe essere noto a tutti – continuano le Associazioni –
che l’unica persona autorizzata a presentarsi al domicilio privato per
riscuotere soldi è l’ufficiale giudiziario munito di uno specifico titolo
esecutivo. Ma si deve sapere che detti comportamenti delle
società di recupero crediti non solo sono illegittimi, ma potrebbero anche
integrare dei veri e propri illeciti penali quali i reati di molestia e
minaccia. E come tali, a loro volta denunciabili all’autorità giudiziaria”.
Pertanto,
chiunque dovesse trovarsi a “vivere” tale situazione, può contattarci
telefonicamente o all’indirizzo email: adocandria@gmail.com.