venerdì 19 giugno 2015

Abbonamenti telefono e internet con tariffe “sociali”



Secondo la direttiva comunitaria “servizio universale”, per i servizi di telefonia fissa, è possibile ottenere un piano tariffario che include chiamate e servizi di rete ad un prezzo accessibile.
A beneficiare di tale disposizione, potranno essere coloro i quali vertono in una situazione di disagio economico. Si tratta appunto di una tariffa sociale a cui lo Stato deve dare garanzia almeno attraverso una compagnia telefonica. Al riguardo, gli Stati membri possono prescrivere che le imprese che forniscono tale servizio propongano ai consumatori soluzioni più vantaggiose rispetto ai prezzi di listino. In alternativa, lo Stato per poter sopperire alla mancanza di proposte da parte delle compagnie telefoniche, potrebbe intervenire fornendo sostegni economici ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali.
Esenti da tale direttiva, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea, restano gli abbonamenti relativi alle utenze mobili.


Protezione solare e tumori. Come poter scegliere la miglior crema protettiva.


Un’indagine dell'Università di Chicago rileva che solo il 49% dei consumatori riesce a comprendere al meglio le etichette dei prodotti solari e i significati delle varie sigle come Spf, UV-B, UV-A.
Distinzione fondamentale riguarda le radiazioni UV-A che coinvolgono l'invecchiamento precoce della pelle e quelle di tipo B alle scottature, ma l'esposizione ad entrambi i tipi di raggi, UV-A e B, rappresenta un elevato fattore di rischio nello sviluppo dei tumori cutanei e forse una più chiara descrizione delle etichette potrebbe prevenire tali malanni.
Le etichette dei solari fabbricati in Europa hanno in via generale indicazioni comuni e non sono molto diverse da quelle delle altre categorie dei prodotti cosmetici. Contengono quindi la ragione sociale e l'indirizzo del responsabile di quel prodotto, generalmente il nome dell'azienda che lo commercializza, il numero di lotto per la tracciabilità, il contenuto, la funzione, la durata del prodotto e l'elenco degli ingredienti.
Una regola fondamentale è quella di non riutilizzare i solari dell’estate precedente, in quanto gli schermi non sono eterni. Una sigla al riguardo è data dal PaO che sta per “Period after opening”, illustrata mediante un barattolino con il tappo aperto, questa indicazione si usa per i prodotti che durano più di 30 mesi, conservati chiusi, ed indica il periodo di validità del prodotto una volta aperto". Invece se la durata è inferiore ai 30 mesi è specificata la data di scadenza con la seguente dicitura: “usare preferibilmente entro il..” oppure, alle volte, viene rappresentata una clessidra metà aperta e accanto il mese e l'anno di durata.
Generalmente i solari, una volta aperti, hanno una durata di 12 mesi perché è opportuno conservarli in ottime condizioni, non contaminati come invece accade frequentemente con la sabbia dell'estate precedente.
Un altro elemento fondamentale riguarda il livello di protezione. I solari riportano il grado di protezione ai raggi ultravioletti, sia di tipo B che A. Al riguardo la Commissione europea raccomanda di non superare il valore di Spf 50+, per la schermatura dai raggi di tipo B. La commissione precisa anche che le diciture 'protezione bassa', 'protezione media', 'protezione alta e 'altissima corrispondano, rispettivamente, ai valori 6-10, 15-20-25, 30- 50 e infine 50+.
Sempre la Commissione europea ricorda che un solare non può garantire la protezione del 100% dai raggi dannosi, smentendo l’idea di protezione totale, e che è opportuno scegliere quelli dotati anche di protezione contro i raggi UV-A, da abbinare all'indicazione dell'Spf e che tale protezione debba essere pari almeno ad un terzo del livello di protezione contro i raggi di tipo B. Stesso discorso vale anche per le etichette che indicano la resistenza all’acqua del solare, quindi sarebbe opportuno rimettere la protezione solare dopo ogni bagno.
Sui prodotti ci sono anche altre informazioni utili. Le più comuni, suggerite dalla Commissione europea ma, ancora una volta, non vincolanti per le industrie, sono soprattutto di buonsenso, come per esempio ricordare che un’esposizione eccessiva al sole costituisce un grave rischio per la salute.

lunedì 15 giugno 2015

EQUITALIA NON PUO’ DISPORRE IL FERMO DELL’AUTO SE E’ UN BENE INDISPENSABILE PER L’ATTIVITA’ LAVORATIVA.



Secondo quanto stabilito dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella sentenza n. 9202, depositata il 29 ottobre 2014 risulta essere illegittima la pratica che prevede il fermo amministrativo di un auto, da parte di Equitalia, nell’ipotesi in cui rappresenti un bene strumentale indispensabile per lo svolgimento dell’attività del lavoratore dipendente.
Nello specifico, il contribuente risulta essere un lavoratore dipendente che utilizza la propria auto prevalentemente per recarsi sul posto di lavoro, sito ad una distanza di circa 20 chilometri dalla propria residenza. 
La commissione ha accolto il ricorso e annullato il fermo disposto da Equitalia.

I giudici hanno innanzitutto premesso che il ricorrente prestava la propria attività in qualità di lavoratore dipendente presso un’azienda situata ad una certa distanza dal Comune di residenza, inoltre hanno anche evidenziato che, non avendo altri mezzi per recarsi al lavoro, l’autovettura oggetto del fermo dovesse essere considerata a tutti gli effetti un bene strumentale, indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 
Pertanto, nel caso in cui il bene oggetto di fermo amministrativo (che è un provvedimento analogo al pignoramento mobiliare) debba ritenersi «necessario al processo lavorativo» e qualora non sussistano beni analoghi tali da consentire al debitore di svolgere normalmente la propria attività lavorativa, il bene non può essere sottoposto a fermo amministrativo.


lunedì 8 giugno 2015

Risarcimento da ritardi aerei.


In estate e in tutti i periodo di maggiore affluenza turistica è quasi inevitabile che si verifichino ritardi nelle partenze dei voli. Nella maggior parte dei casi si tratta di ritardi di qualche minuto, generalmente tollerabili senza troppi sacrifici. Il ritardo assume, invece, rilievo quando la partenza viene differita in modo sostanziale.
In questi casi, la compagnia aerea avrà in primo luogo il dovere di prestare ai viaggiatori in attesa la dovuta assistenza, ovvero:
-         garantire pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
-         offrire un’adeguata sistemazione e trasferimento in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti.

Nel caso in cui il ritardo sia di almeno cinque ore, ogni passeggero ha diritto a rinunciare al volo ottenendo il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non utilizzata, senza applicazione di penali.

Inoltre, il viaggiatore ha diritto ad una compensazione prevista per le ipotesi di negato imbarco, ovvero:
a) per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km si avrà diritto ad una compensazione pecuniaria di euro 250;

b) per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e tutte le altre comprese tra 1500 e 3500 km si avrà diritto ad una compensazione pecuniaria di euro 400;

c) per tutte le altre tratte si avrà diritto ad una compensazione pecuniaria di euro 600.

Gli importi possono essere ridotti della metà nel caso in cui il ritardo non ecceda le quattro ore.

La compagnia aerea non è comunque tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria qualora dimostri che il ritardo sia imputabile a circostanze eccezionali di cui non può ritenersi responsabile.

Oltre alla compensazione può essere richiesto alla compagnia aerea il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno (patrimoniale e non patrimoniale) subito a causa del ritardo, purché esso sia dimostrabile e documentabile.

Adoc assiste i suoi associati in problematiche relative a disagi turistici. Recatevi presso la nostra sede sita in Andria alla via Ugo Bassi, 53 o contattateci al numero 0883/884840.