martedì 21 luglio 2015

Tariffe ricaricabili cellulari: addio mese solare, si paga 13 volte, non più 12.



In seguito all’accordo tra Vodafone, Tim e Wind da ora gli utenti legati a promozioni telefoniche delle tre compagnie di telecomunicazioni si trovano a subire l’introduzione di nuovi piani tariffari.
Infatti, secondo le nuove disposizioni, le promozioni telefoniche da ora non scadranno più l’ultimo giorno del mese solare (il 30 o il 31), bensì dopo 4 settimane. In altre parole, gli ultimi 2 o 3 giorni del mese, che prima erano ricompresi nell’abbonamento mensile, adesso rientrano nella mensilità successiva e, per poterne usufruire, sarà necessario procedere al rinnovo della ricaricabile. Tutto questo peserà sulle spese dell’utente in misura dell’8% rispetto alla precedente spesa.
Le associazioni dei consumatori, tra cui ADOC, contestano tale pratica in quanto svantaggiosa per l’utente che si troverebbe a sopportare costi di cui non godrebbe.
Purtroppo, pero, la legge consente alle Compagnie telefoniche di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali comunicando le novità con preavviso non inferiore a 30 giorni, dando ai clienti il diritto di recedere dal contratto senza penali.

Adoc assiste i suoi associati in tali pratiche. Per consulenze in merito potete recarvi presso la nostra sede sita in Andria alla via Ugo Bassi, 53 o contattarci al numero 0883/884840.

lunedì 13 luglio 2015

Epatite C, Adoc al fianco di Guariniello: possibile lesione del diritto alle cure.



Uno dei farmaci più costosi sul panorama medico è senza dubbio quello contro l’epatite C, il Sofosbuvir. Un farmaco molto costoso, circa 40mila euro, che lo rende praticamente inaccessibile a molti malati. Proprio il costo così elevato, potrebbe comportare la lesione del diritto alle cure. Adoc, in questa battaglia, si schiera a fianco del pm Guariniello nell’accertare le responsabilità e le cause che impediscono il diritto alla cura a tutti i pazienti affetti da epatite C.
In materia di cura all’epatite C l’Italia ha subito un forte di ritardo a causa dell’accordo tardivo tra Aifa e produttore: in molti Paesi europei e negli Stati Uniti la nuova cura è già disponibile da tempo, mentre in Italia, uno dei Paesi con il più alto tasso di pazienti affetti da epatite C, si è atteso più del dovuto. I lunghi tempi di attesa sono comunque intollerabili per molti cittadini che si trovano nello stato avanzato della malattia. Nella sua battaglia Adoc si propone di rivedere il concetto di malato europeo, transnazionale, tendente a una maggiore accessibilità, anche economica, alle cure e ai trattamenti sanitari.

Adoc terrà informati i propri associati nel momento in cui si presenteranno ulteriori aggiornamenti.

giovedì 9 luglio 2015

Truffe on line: come tutelarsi.




Grazie al progresso tecnologico molti utenti effettuano acquisti direttamente dal web, incorrendo a volte in truffe di svariata natura. Al riguardo, il Codice del Consumo prevede, per i contratti a distanza (compresi quindi quelli effettuati tramite internet), un termine perentorio di trenta giorni entro cui il venditore, è tenuto ad eseguire l'ordinazione. Il termine inizia a decorrere dal momento in cui il professionista ha trasmesso l'ordine. Si tratta di un termine comunque liberamente derogabile dalle parti.
In caso di mancata esecuzione dell'ordine entro il termine di 30 giorni (o di quello diversamente pattuito), il venditore è tenuto ad informare il consumatore provvedendo al rimborso delle somme da questi già eventualmente corrisposte.
Trascorso inutilmente tale termine, il venditore può considerarsi inadempiente, con la conseguenza che il Consumatore potrà dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento e sarà eventualmente legittimato ad agire per il risarcimento dei danni.

Nei casi più gravi, penalmente rilevanti, non va inoltre trascurata l'ipotesi di effettuare una denuncia alle forze dell'ordine, non solo per lo specifico scopo di veder riconosciuti i propri diritti ma anche per il dovere civico di contribuire alla prevenzione e repressione di reati.
Adoc offre, ai propri associati, l’assistenza necessaria per potersi difendere da questa tipologia di truffe. Recatevi presso la nostra sede sita in Andria alla via Ugo Bassi, 53 o contattandoci al numero 0883/884840.

Le avvertenze dell'Ivass a tutela dei consumatori.



Da una indagine condotta dall’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, è emerso che diverse compagnie offrono ai propri clienti in procinto di acquistare una nuova autovettura una polizza Rc auto gratuita. Quello che però gli automobilisti non sanno è che se le polizze sono state stipulate con la formula “a franchigia”, potrebbero aver perso il diritto alla classe di merito bonus-malus che avevano guadagnato dopo tanti anni con la precedente compagnia di assicurazioni.
Un altro rischio cui si potrebbe incorrere è quello di perdere i diritti previsti dal Decreto Bersani, che aveva consentito di beneficiare della classe di merito più vantaggiosa, guadagnata da un proprio familiare. In questi casi l’Ivass avverte che se le polizze gratuite sono già scadute e gli assicurati hanno dovuto pagare un premio più alto a causa della perdita della classe di merito, hanno diritto a

richiedere al nuovo assicuratore il rimborso del maggiore premio pagato.

martedì 7 luglio 2015

Punti patente: quando comunicare i dati del conducente?



Da quando è stato introdotto in Italia il sistema della “patente a punti”, ci si è subito chiesti cosa debba accadere nel caso in cui la contestazione della violazione non sia immediata, come ad esempio, le violazioni ai limiti di velocità accertate con apparecchi elettronici e successivamente notificati.
Nelle tante ipotesi, allora, di recapito postale del verbale di accertamento tocca al proprietario che lo riceve provvedere, entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, a comunicare le generalità e i dati identificativi della patente di colui il quale si trovava alla guida al momento dell’infrazione.
La decurtazione dei punti della patente avverrà perciò solo nei confronti del soggetto che sarà indicato in questa comunicazione.
Se, invece, il proprietario al quale è spedito per posta il verbale di accertamento non dovesse comunicare i dati del conducente o li dovesse comunicare con ritardo, i punti della patente saranno decurtati al proprietario dell’autovettura.
Il proprietario inoltre si trova ad incorrere anche in un’ulteriore sanzione amministrativa per omessa comunicazione, infatti anche la Cassazione ha precisato che la sanzione amministrativa per l’omessa o ritardata comunicazione dei dati del conducente deve essere pagata anche nel caso in cui il verbale venga annullato dal Giudice di Pace o dal Prefetto.

Per assistenza in merito recatevi presso la nostra sede sita in Andria, alla via Ugo Bassi n. 53 o contattateci al numero 0883/884840.