martedì 22 dicembre 2015

E-mail con finte comunicazioni di Enel. Attenzione ai virus.




A chi pone poca attenzione alle e-mail in ricezione alcune di queste potrebbero sembrare delle normali comunicazioni da parte di società come per esempio Enel, ma in realtà si tratta di veri e propri tentativi di truffa che mirano a bloccare il nostro computer e tutti i dati contenuti, con l'obiettivo di richiedere un riscatto per renderli nuovamente disponibili. Ecco come riconoscere le
comunicazioni ingannevoli.
L’e-mail in questione si presenta come una comunicazione che la società emette nei confronti del proprio utente, eppure si tratta di un tentativo di raggiro. La bolletta viene recapitata anche a chi non è effettivamente cliente Enel e contiene dati di fantasia, come per esempio il numero cliente ed il codice fiscale, mentre il nome dell'intestatario è effettivamente quello del proprietario dell'email. Si invita quindi a cliccare su un indirizzo per scaricare la fattura e, a questo punto, si viene indirizzati su un sito clone.
Qui il malcapitato viene invitato a scaricare la finta bolletta che, in realtà, è un virus capace di bloccare il computer e i dati. Per sbloccare i contenuti del computer viene quindi richiesto un “riscatto”.
Si tratta ovviamente di una truffa, per cui si consiglia vivamente di non aprire gli allegati e di non cliccare su nessun link segnalato all'interno della mail.
La stessa società di energia ha voluto precisare che le proprie procedure non prevedono in nessun caso la richiesta di fornire o verificare dati bancari o codici personali tramite e-mail, pertanto la raccomandazione è quella di non cliccare sul link segnalato nelle email.
Questa procedura prende il nome di phishing che rappresenta un sistema illegale di raccolta di dati sensibili, i quali vengono utilizzati in un secondo momento per fini illeciti.
Pertanto è opportuno evitare innanzitutto di aprire link sospetti, e non meno importante, evitare di navigare sul web su siti di cui non se ne conosce l’affidabilità.

giovedì 10 dicembre 2015

DISDETTA MEDIASET PREMIUM ONLINE 2016 COME DISDIRE MEDIASET PREMIUM EASY PAY




Disdire o recedere dal contratto di abbonamento Mediaset Premium ed ottenere la disdetta non è cosi facile come quando ci si abbona, infatti è necessario rispettare i tempi di preavviso e seguire una determinata procedura.
La nuova procedura permette all’utente di inviare la disdetta per via telematica, attraverso il nuovo sistema di “Raccomandata Senza Busta”, senza la necessità di doversi recare presso lo sportello postale e con la garanzia che la società che riceve la richiesta non può ignorare la stessa giustificando la mancata disdetta col fatto che la raccomandata sia arrivata in sede aperta o senza alcuna comunicazione all’interno.
Il nuovo sistema di “Raccomandata Senza Busta” prevede dei costi che variano a seconda della celerità di ricezione della stessa, prevedendone anche la consegna entro un giorno lavorativo.
La disdetta, inoltre, varia a seconda del tipo di contratto:
-      - abbonamento Mediaset Premium non a scadenza di contratto, il quale prevede la possibilità di recesso oltre 14 giorni dalla stipulazione;
-      - abbonamento Mediaset Premium a scadenza contrattuale, il quale prevede che si deve utilizzare quando l’abbonamento Mediaset Premium sta per giungere a scadenza naturale e non si intende rinnovarlo per un altro anno.
-       - abbonamento Mediaset Premium entro 14 giorni, il quale prevede un recesso entro i primi 14 giorni
-       - disdetta Mediaset Premium per decesso morte intestatario contratto, il quale deve essere effettuata da un erede legittimo o avente causa, il quale dovrà richiedere il recesso del contratto Mediaset Premium comunicando luogo e data del decesso del titolare del contratto.

Per conoscere la procedura per eseguire le nuove disdette Mediaset Premium recatevi presso la nostra sede sita in via Ugo Bassi, 53 o contattateci al numero 0883/884840.

martedì 6 ottobre 2015

Contratti a distanza con clausole e notifiche chiare: stretta Agcom agli operatori telefonici.



Per ciò che concerne i contratti a distanza e per quelli effettuati con un operatore telefonico sono in arrivo nuove disposizioni a tutela del consumatore. Con le nuove disposizioni gli operatori sono adesso obbligati a pubblicare sui propri siti in quale modo concludono i contratti a distanza. "E' una novità importante perché adesso l'utente non sa quando e come un contratto viene concluso. In questo modo vi è maggiore chiarezza e più trasparenza a tutela dei consumatori.

Un'altra nuova tutela è l'obbligo per l'operatore di seguire modalità precise di comunicazione all'utente per tutte le modifiche contrattuali. Finora infatti era possibile inviare un semplice sms o una mail per rendere note le modifiche contrattuali.
Le nuove modalità faranno capire subito all'utente che quella comunicazione è una modifica contrattuale a suo danno e che si ha diritto a un recesso gratuito.

Per ulteriori informazioni, circa le nuove pratiche di revisione contrattuale, recatevi presso la nostra sede sita in Andria alla via Ugo Bassi, 53, oppure contattateci allo 0883/884840. 

venerdì 2 ottobre 2015

Cambio tariffe Telecom: occhio alle scadenze e ai costi di disattivazione


Dal mese di maggio, a tutti gli utenti Telecom Italia, sono stati disattivati i vecchi piani tariffari e sostituiti con nuove proposte, questo anche in prospettiva di unire il marchio Telecom a quello di Tim.
Questa procedura però ha creato non pochi problemi.
La prima problematica riguarda la scelta da parte di Telecom di trasferire gli utenti del cosiddetto Servizio Universale obbligandoli di fatto a pagare 10 euro in più al mese.
Il Garante è intervenuto e ha imposto a Telecom di permettere a questi utenti di tornare alla tariffa base senza pagare nulla.
In ogni caso, è ancora possibile richiedere la non trasferibilità del proprio contratto di telefonia fissa, in quanto tornare alla tariffa base rappresenta un diritto per l’utente.

Adoc assiste i propri utenti in tali pratiche. Recatevi presso la nostra sede sita in Andria alla via Ugo Bassi, 53 oppure contattateci al numero 0883/884840.

Sono legittimi i costi di disattivazione di utenze telefoniche?


Le Società operatrici di telefonia, reti televisive e comunicazione elettronica offrono spesso promozioni allettanti, che invogliano i consumatori a cambiare operatore, al fine di ottenere un risparmio sulle precedenti bollette. Tali contratti generalmente sono frutto di prestampati che non sempre risultano essere vantaggiosi per il cliente e che spesso prevedono clausole di disattivazione che implicano costi.
Circa la legittimità di tale prassi sono stati sollevati numerosi dubbi dato che, il tutto, si sostanzia in un corrispettivo per l’esercizio di un diritto, quale è quello a recedere dal contratto.
Per valutare la correttezza di tale comportamento occorre distinguere due ipotesi: il caso in cui il contratto abbia un termine di scadenza, e quella in cui sia invece a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, in virtù del principio di vincolatività del contratto, è ammissibile la clausola contrattuale che “limiti” l’esercizio del diritto di recesso, prevedendo un corrispettivo al quale è subordinata la validità del recesso.
Per quanto riguarda i contratti a tempo indeterminato, invece, si applica il principio di temporaneità, secondo cui il nostro ordinamento non ammette vincoli perpetui.
Al riguardo, la legge Bersani ha di fatto messo dei paletti ben precisi all’applicazione di “penali” da disattivazione del contratto. Tale legge ha vietato l’applicazione di qualunque penale o prezzo connesso alla migrazione o disdetta che non fosse giustificato da “costi degli operatori”.

 Nel caso in cui, anche voi, vi ritrovereste in tale situazione recatevi presso la nostra sede sita in Andria, alla via Ugo Bassi, 53 oppure contattateci al numero 0883/884840.

martedì 29 settembre 2015

Controllo annuale sulle caldaie. Non c’è obbligo.



Negli ultimi anni si è diffusa la pratica, per alcuni ritenuta obbligatoria, del controllo annuale delle caldaie.
Infatti, analizzando quanto disposto dall’art.7 del DPR 74/2013 si evince che la manutenzione della caldaia deve essere effettuata “in conformità alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente’’. Può accadere che la società non abbia fornito indicazioni sulle modalità ed i tempi di manutenzione, in questi casi si fa riferimento ai termini disposti per modelli similari.
I termini, infatti, variano a seconda della potenza degli impianti e della fornitura. Pertanto il controllo delle vostre caldaie potrebbe non avere cadenza annuale.

Per poter ottenere ulteriori informazioni al riguardo recatevi presso la nostra sede sita in Andria alla via Ugo Bassi, 53 o contattandoci al numero 0883/884840.

venerdì 25 settembre 2015

Rc auto - Dal 18 ottobre si passa al controllo telematico


Grazie alle nuove disposizioni normative dal prossimo 18 ottobre non sarà più necessario esibire il tagliando assicurativo sulla propria automobile. L’onere si ridurrà al dover tenere con sé il tagliando in modo da poterlo produrre in caso di eventuali controlli da parte delle Forze dell'Ordine.
Di conseguenza i controlli verranno effettuati direttamente dal sistema on line della Motorizzazione.
Il controllo telematico dovrebbe permettere di individuare un numero più ampio di trasgressori e limitare, di conseguenza, le frodi garantendo in futuro un abbassamento dei premi assicurativi.

Adoc offre ai propri associati chiarimenti in merito. Potete recarvi presso la nostra sede o contattarci al numero 0883/884840.

Spedizioni: cosa fare se il pacco arriva danneggiato


Durante le spedizioni dei pacchi postali potrebbe accadere che, per via del trasporto, subiscano danni materiali all’oggetto contenuto o ancora che venga consegnato un numero di colli inferiore rispetto a quanto indicato all’interno del documento di trasporto. In questo caso le eventuali contestazioni devono pervenire in tempi abbastanza ristretti.
Se il pacco risulta danneggiato a tal punto da aver procurato sicuramente danni anche al contenuto interno, si consiglia di respingere la merce chiedendo chiaramente di apporre sempre sul documento di trasporto, la dicitura "merce rifiutata per pacco danneggiato". Il pacco in tal caso verrà riconsegnato al mittente.

In queste situazioni Adoc consiglia i propri associati e offre l’assistenza necessaria. Per informazioni rivolgetevi presso la nostra sede sita in Andria alla via Ugo Bassi, 53 o contattateci allo 0883/884840.

mercoledì 16 settembre 2015

Mutui: a rischio le penali abolite


Lo scorso luglio il nostro ordinamento ha recepito la Direttiva europea 2014/17 sui mutui, rischiando di dover reintrodurre le penali per l’estinzione anticipata dei mutui.
L’applicazione delle penali vedrebbe la propria applicazione anche in caso di surroga, cancellando così i benefici introdotti dal precedente decreto Bersani, il quale prevedeva che la stipula di un finanziamento per l’acquisto di un immobile non potesse contenere clausole che prevedano il pagamento di una qualsiasi cifra a titolo di indennizzo per la chiusura anticipata del finanziamento.
La Direttiva prevede all’articolo 66 che i singoli Stati dell’Unione Europea possano imporre delle condizioni per esercitare il recesso, prevedendo che le penali non dovrebbero superare “la perdita economica sofferta dal creditore” ed in questo caso dall’ente bancario.

Per ulteriori chiarimenti in merito recatevi presso la nostra sede sita in Andria alla via Ugo Bassi, 53 o contattateci al numero 0883/884840.

martedì 15 settembre 2015

Reclami Sky.


Molte volte gli utenti Sky si trovano ad avere a che fare con problemi di visione dei relativi canali causati da condizioni meteoreologiche piuttosto che da lavori a carico nella rete. In questi casi l’utente deve ricevere anticipatamente apposita comunicazione da Sky, dove si fa indicazione dei tempi necessari per la manutenzione.
Altre volte, invece, i problemi di visione potrebbero essere dovuti ad una totale assenza di segnale; in tal caso il problema potrebbe risolversi semplicemente staccando e riattaccando la spina di corrente. Altre problematiche potrebbero essere legate alla Digital Key, al telecomando Sky, al servizio Sky on Demand.
Sky, in ogni caso permette all’utente di risolvere le proprie problematiche direttamente dalla piattaforma on line garantendo una risoluzione del problema in via immediata o nel massimo delle 24 ore successive.
Al fine di poter usufruire di questi servizi è necessario che l’utente non manometta le apparecchiature, in particolar modo se risultano essere in suo possesso a seguito di contratto di comodato. Così facendo Sky garantisce la sostituzione del prodotto.

Adoc, nella tutela dell’interesse del consumatore, a seguito di mancata risposta da parte della società offre ai propri associati la possibilità di essere assistiti nella fase conciliativa dinnanzi al Co.re.com.

mercoledì 9 settembre 2015

FASTWEB: DISSERVIZIO RELATIVO A RETE FISSA ED ADSL


A partire dalla giornata di oggi, in Puglia si è verificato un guasto alle reti Fastweb relativo all’assenza di segnale di rete fissa e rete dati, provocando in questo modo disagi agli utenti.
Al momento, Fastweb non ha ancora provveduto a fornire i tempi necessari per il ripristino delle linee.

Adoc, nella sua veste di associazione a tutela del consumatore, fornisce ai propri associati l’assistenza necessaria ai fini di poter richiedere il risarcimento per il disagio subito. Recatevi presso la nostra sede sita in Andria alla via Ugo Bassi, 53, oppure contattandoci allo 0883/884840.

venerdì 4 settembre 2015

Quando e come chiedere l'esenzione dal canone Rai.

Secondo le nuove disposizioni è possibile ottenere l'esenzione dal canone Rai per la televisione che si possiede nella casa di residenza, a patto che si è in possesso di una serie di requisiti tra i quali età e reddito.
In ogni caso non rientrano nel computo del  calcolo del reddito:
-      -  i redditi esenti da Irpef (come per esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
-         -  il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;
-         -  i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
-         -  altri redditi assoggettati a tassazione separata.
Adoc offre ai propri associati la possibilità di accedere a questi e ad altri vantaggi a disposizione del consumatore. Recatevi presso la nostra sede sita in Andria alla via Ugo Bassi, 53 oppure contattandoci allo 0883/884840.

Conciliazioni dei consumatori: entra in vigore il sistema degli Adr.



È di recente entrato in vigore il decreto legislativo relativo alla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che ha dato attuazione alla direttiva europea 2013/11.
Sulla falsariga degli istituti di mediazione e conciliazione stragiudiziale, il nuovo istituto si rivolge a tutte le controversie che hanno ad oggetto i rapporti tra consumatori e professionisti. 
Viceversa, la peculiarità dei nuovi Adr sta nel fatto che da questa nuova procedura vengono escluse le controversie promosse dal professionista verso il consumatore.
Le procedure degli organismi Adr, infine, potranno essere gestite anche telematicamente, tramite internet.
Le nuove conciliazioni consentono la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale.
Questa nuova procedura evita, nello specifico, che il consumatore subisca un dispendio economico. Infatti il nuovo istituto sarà accessibile in maniera gratuita. 

Adoc, nella tutela dei diritti dei consumatori, offre l’assistenza necessaria al fine di poter adire tale autorità. Per informazioni recatevi presso la nostra sede sita in Andria alla via Ugo Bassi, 53 oppure contattateci allo 0883/884840.

martedì 21 luglio 2015

Tariffe ricaricabili cellulari: addio mese solare, si paga 13 volte, non più 12.



In seguito all’accordo tra Vodafone, Tim e Wind da ora gli utenti legati a promozioni telefoniche delle tre compagnie di telecomunicazioni si trovano a subire l’introduzione di nuovi piani tariffari.
Infatti, secondo le nuove disposizioni, le promozioni telefoniche da ora non scadranno più l’ultimo giorno del mese solare (il 30 o il 31), bensì dopo 4 settimane. In altre parole, gli ultimi 2 o 3 giorni del mese, che prima erano ricompresi nell’abbonamento mensile, adesso rientrano nella mensilità successiva e, per poterne usufruire, sarà necessario procedere al rinnovo della ricaricabile. Tutto questo peserà sulle spese dell’utente in misura dell’8% rispetto alla precedente spesa.
Le associazioni dei consumatori, tra cui ADOC, contestano tale pratica in quanto svantaggiosa per l’utente che si troverebbe a sopportare costi di cui non godrebbe.
Purtroppo, pero, la legge consente alle Compagnie telefoniche di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali comunicando le novità con preavviso non inferiore a 30 giorni, dando ai clienti il diritto di recedere dal contratto senza penali.

Adoc assiste i suoi associati in tali pratiche. Per consulenze in merito potete recarvi presso la nostra sede sita in Andria alla via Ugo Bassi, 53 o contattarci al numero 0883/884840.

lunedì 13 luglio 2015

Epatite C, Adoc al fianco di Guariniello: possibile lesione del diritto alle cure.



Uno dei farmaci più costosi sul panorama medico è senza dubbio quello contro l’epatite C, il Sofosbuvir. Un farmaco molto costoso, circa 40mila euro, che lo rende praticamente inaccessibile a molti malati. Proprio il costo così elevato, potrebbe comportare la lesione del diritto alle cure. Adoc, in questa battaglia, si schiera a fianco del pm Guariniello nell’accertare le responsabilità e le cause che impediscono il diritto alla cura a tutti i pazienti affetti da epatite C.
In materia di cura all’epatite C l’Italia ha subito un forte di ritardo a causa dell’accordo tardivo tra Aifa e produttore: in molti Paesi europei e negli Stati Uniti la nuova cura è già disponibile da tempo, mentre in Italia, uno dei Paesi con il più alto tasso di pazienti affetti da epatite C, si è atteso più del dovuto. I lunghi tempi di attesa sono comunque intollerabili per molti cittadini che si trovano nello stato avanzato della malattia. Nella sua battaglia Adoc si propone di rivedere il concetto di malato europeo, transnazionale, tendente a una maggiore accessibilità, anche economica, alle cure e ai trattamenti sanitari.

Adoc terrà informati i propri associati nel momento in cui si presenteranno ulteriori aggiornamenti.

giovedì 9 luglio 2015

Truffe on line: come tutelarsi.




Grazie al progresso tecnologico molti utenti effettuano acquisti direttamente dal web, incorrendo a volte in truffe di svariata natura. Al riguardo, il Codice del Consumo prevede, per i contratti a distanza (compresi quindi quelli effettuati tramite internet), un termine perentorio di trenta giorni entro cui il venditore, è tenuto ad eseguire l'ordinazione. Il termine inizia a decorrere dal momento in cui il professionista ha trasmesso l'ordine. Si tratta di un termine comunque liberamente derogabile dalle parti.
In caso di mancata esecuzione dell'ordine entro il termine di 30 giorni (o di quello diversamente pattuito), il venditore è tenuto ad informare il consumatore provvedendo al rimborso delle somme da questi già eventualmente corrisposte.
Trascorso inutilmente tale termine, il venditore può considerarsi inadempiente, con la conseguenza che il Consumatore potrà dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento e sarà eventualmente legittimato ad agire per il risarcimento dei danni.

Nei casi più gravi, penalmente rilevanti, non va inoltre trascurata l'ipotesi di effettuare una denuncia alle forze dell'ordine, non solo per lo specifico scopo di veder riconosciuti i propri diritti ma anche per il dovere civico di contribuire alla prevenzione e repressione di reati.
Adoc offre, ai propri associati, l’assistenza necessaria per potersi difendere da questa tipologia di truffe. Recatevi presso la nostra sede sita in Andria alla via Ugo Bassi, 53 o contattandoci al numero 0883/884840.

Le avvertenze dell'Ivass a tutela dei consumatori.



Da una indagine condotta dall’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, è emerso che diverse compagnie offrono ai propri clienti in procinto di acquistare una nuova autovettura una polizza Rc auto gratuita. Quello che però gli automobilisti non sanno è che se le polizze sono state stipulate con la formula “a franchigia”, potrebbero aver perso il diritto alla classe di merito bonus-malus che avevano guadagnato dopo tanti anni con la precedente compagnia di assicurazioni.
Un altro rischio cui si potrebbe incorrere è quello di perdere i diritti previsti dal Decreto Bersani, che aveva consentito di beneficiare della classe di merito più vantaggiosa, guadagnata da un proprio familiare. In questi casi l’Ivass avverte che se le polizze gratuite sono già scadute e gli assicurati hanno dovuto pagare un premio più alto a causa della perdita della classe di merito, hanno diritto a

richiedere al nuovo assicuratore il rimborso del maggiore premio pagato.

martedì 7 luglio 2015

Punti patente: quando comunicare i dati del conducente?



Da quando è stato introdotto in Italia il sistema della “patente a punti”, ci si è subito chiesti cosa debba accadere nel caso in cui la contestazione della violazione non sia immediata, come ad esempio, le violazioni ai limiti di velocità accertate con apparecchi elettronici e successivamente notificati.
Nelle tante ipotesi, allora, di recapito postale del verbale di accertamento tocca al proprietario che lo riceve provvedere, entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, a comunicare le generalità e i dati identificativi della patente di colui il quale si trovava alla guida al momento dell’infrazione.
La decurtazione dei punti della patente avverrà perciò solo nei confronti del soggetto che sarà indicato in questa comunicazione.
Se, invece, il proprietario al quale è spedito per posta il verbale di accertamento non dovesse comunicare i dati del conducente o li dovesse comunicare con ritardo, i punti della patente saranno decurtati al proprietario dell’autovettura.
Il proprietario inoltre si trova ad incorrere anche in un’ulteriore sanzione amministrativa per omessa comunicazione, infatti anche la Cassazione ha precisato che la sanzione amministrativa per l’omessa o ritardata comunicazione dei dati del conducente deve essere pagata anche nel caso in cui il verbale venga annullato dal Giudice di Pace o dal Prefetto.

Per assistenza in merito recatevi presso la nostra sede sita in Andria, alla via Ugo Bassi n. 53 o contattateci al numero 0883/884840.

venerdì 19 giugno 2015

Abbonamenti telefono e internet con tariffe “sociali”



Secondo la direttiva comunitaria “servizio universale”, per i servizi di telefonia fissa, è possibile ottenere un piano tariffario che include chiamate e servizi di rete ad un prezzo accessibile.
A beneficiare di tale disposizione, potranno essere coloro i quali vertono in una situazione di disagio economico. Si tratta appunto di una tariffa sociale a cui lo Stato deve dare garanzia almeno attraverso una compagnia telefonica. Al riguardo, gli Stati membri possono prescrivere che le imprese che forniscono tale servizio propongano ai consumatori soluzioni più vantaggiose rispetto ai prezzi di listino. In alternativa, lo Stato per poter sopperire alla mancanza di proposte da parte delle compagnie telefoniche, potrebbe intervenire fornendo sostegni economici ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali.
Esenti da tale direttiva, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea, restano gli abbonamenti relativi alle utenze mobili.


Protezione solare e tumori. Come poter scegliere la miglior crema protettiva.


Un’indagine dell'Università di Chicago rileva che solo il 49% dei consumatori riesce a comprendere al meglio le etichette dei prodotti solari e i significati delle varie sigle come Spf, UV-B, UV-A.
Distinzione fondamentale riguarda le radiazioni UV-A che coinvolgono l'invecchiamento precoce della pelle e quelle di tipo B alle scottature, ma l'esposizione ad entrambi i tipi di raggi, UV-A e B, rappresenta un elevato fattore di rischio nello sviluppo dei tumori cutanei e forse una più chiara descrizione delle etichette potrebbe prevenire tali malanni.
Le etichette dei solari fabbricati in Europa hanno in via generale indicazioni comuni e non sono molto diverse da quelle delle altre categorie dei prodotti cosmetici. Contengono quindi la ragione sociale e l'indirizzo del responsabile di quel prodotto, generalmente il nome dell'azienda che lo commercializza, il numero di lotto per la tracciabilità, il contenuto, la funzione, la durata del prodotto e l'elenco degli ingredienti.
Una regola fondamentale è quella di non riutilizzare i solari dell’estate precedente, in quanto gli schermi non sono eterni. Una sigla al riguardo è data dal PaO che sta per “Period after opening”, illustrata mediante un barattolino con il tappo aperto, questa indicazione si usa per i prodotti che durano più di 30 mesi, conservati chiusi, ed indica il periodo di validità del prodotto una volta aperto". Invece se la durata è inferiore ai 30 mesi è specificata la data di scadenza con la seguente dicitura: “usare preferibilmente entro il..” oppure, alle volte, viene rappresentata una clessidra metà aperta e accanto il mese e l'anno di durata.
Generalmente i solari, una volta aperti, hanno una durata di 12 mesi perché è opportuno conservarli in ottime condizioni, non contaminati come invece accade frequentemente con la sabbia dell'estate precedente.
Un altro elemento fondamentale riguarda il livello di protezione. I solari riportano il grado di protezione ai raggi ultravioletti, sia di tipo B che A. Al riguardo la Commissione europea raccomanda di non superare il valore di Spf 50+, per la schermatura dai raggi di tipo B. La commissione precisa anche che le diciture 'protezione bassa', 'protezione media', 'protezione alta e 'altissima corrispondano, rispettivamente, ai valori 6-10, 15-20-25, 30- 50 e infine 50+.
Sempre la Commissione europea ricorda che un solare non può garantire la protezione del 100% dai raggi dannosi, smentendo l’idea di protezione totale, e che è opportuno scegliere quelli dotati anche di protezione contro i raggi UV-A, da abbinare all'indicazione dell'Spf e che tale protezione debba essere pari almeno ad un terzo del livello di protezione contro i raggi di tipo B. Stesso discorso vale anche per le etichette che indicano la resistenza all’acqua del solare, quindi sarebbe opportuno rimettere la protezione solare dopo ogni bagno.
Sui prodotti ci sono anche altre informazioni utili. Le più comuni, suggerite dalla Commissione europea ma, ancora una volta, non vincolanti per le industrie, sono soprattutto di buonsenso, come per esempio ricordare che un’esposizione eccessiva al sole costituisce un grave rischio per la salute.

lunedì 15 giugno 2015

EQUITALIA NON PUO’ DISPORRE IL FERMO DELL’AUTO SE E’ UN BENE INDISPENSABILE PER L’ATTIVITA’ LAVORATIVA.



Secondo quanto stabilito dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella sentenza n. 9202, depositata il 29 ottobre 2014 risulta essere illegittima la pratica che prevede il fermo amministrativo di un auto, da parte di Equitalia, nell’ipotesi in cui rappresenti un bene strumentale indispensabile per lo svolgimento dell’attività del lavoratore dipendente.
Nello specifico, il contribuente risulta essere un lavoratore dipendente che utilizza la propria auto prevalentemente per recarsi sul posto di lavoro, sito ad una distanza di circa 20 chilometri dalla propria residenza. 
La commissione ha accolto il ricorso e annullato il fermo disposto da Equitalia.

I giudici hanno innanzitutto premesso che il ricorrente prestava la propria attività in qualità di lavoratore dipendente presso un’azienda situata ad una certa distanza dal Comune di residenza, inoltre hanno anche evidenziato che, non avendo altri mezzi per recarsi al lavoro, l’autovettura oggetto del fermo dovesse essere considerata a tutti gli effetti un bene strumentale, indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 
Pertanto, nel caso in cui il bene oggetto di fermo amministrativo (che è un provvedimento analogo al pignoramento mobiliare) debba ritenersi «necessario al processo lavorativo» e qualora non sussistano beni analoghi tali da consentire al debitore di svolgere normalmente la propria attività lavorativa, il bene non può essere sottoposto a fermo amministrativo.


lunedì 8 giugno 2015

Risarcimento da ritardi aerei.


In estate e in tutti i periodo di maggiore affluenza turistica è quasi inevitabile che si verifichino ritardi nelle partenze dei voli. Nella maggior parte dei casi si tratta di ritardi di qualche minuto, generalmente tollerabili senza troppi sacrifici. Il ritardo assume, invece, rilievo quando la partenza viene differita in modo sostanziale.
In questi casi, la compagnia aerea avrà in primo luogo il dovere di prestare ai viaggiatori in attesa la dovuta assistenza, ovvero:
-         garantire pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
-         offrire un’adeguata sistemazione e trasferimento in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti.

Nel caso in cui il ritardo sia di almeno cinque ore, ogni passeggero ha diritto a rinunciare al volo ottenendo il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non utilizzata, senza applicazione di penali.

Inoltre, il viaggiatore ha diritto ad una compensazione prevista per le ipotesi di negato imbarco, ovvero:
a) per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km si avrà diritto ad una compensazione pecuniaria di euro 250;

b) per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e tutte le altre comprese tra 1500 e 3500 km si avrà diritto ad una compensazione pecuniaria di euro 400;

c) per tutte le altre tratte si avrà diritto ad una compensazione pecuniaria di euro 600.

Gli importi possono essere ridotti della metà nel caso in cui il ritardo non ecceda le quattro ore.

La compagnia aerea non è comunque tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria qualora dimostri che il ritardo sia imputabile a circostanze eccezionali di cui non può ritenersi responsabile.

Oltre alla compensazione può essere richiesto alla compagnia aerea il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno (patrimoniale e non patrimoniale) subito a causa del ritardo, purché esso sia dimostrabile e documentabile.

Adoc assiste i suoi associati in problematiche relative a disagi turistici. Recatevi presso la nostra sede sita in Andria alla via Ugo Bassi, 53 o contattateci al numero 0883/884840.


martedì 19 maggio 2015

iPatente: l’app a disposizione degli automobilisti.



iPatente è uno dei servizi offerti dal Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che consente ai cittadini di accedere ai servizi del relativo "Portale dell'Automobilista" e di consultare i propri dati relativi a Patente e Veicoli.
L'applicazione iPatente offre una serie di servizi immediatamente disponibili, senza alcuna registrazione, come:
- Verifica classe ambientale: verifica la categoria Euro di veicoli e motoveicoli e, nel caso di veicoli con alimentazione a gasolio, dell'eventuale presenza del dispositivo antiparticolato (FAP).
- Ricerca Centri Revisione: trova l'officina autorizzata più vicina per effettuare revisioni.
- Ricerca Uffici Motorizzazione: trova l'indirizzo e localizza sulla mappa l'Ufficio della Motorizzazione Civile su tutto il territorio nazionale.
Nel caso in cui, poi, l’utente voglia registrarsi i servizi raddoppiano. Il cittadino potrà accedere ai propri dati circa lo stato della propria patente o del proprio veicolo ed in particolare verificare:
- Saldo Punti Patente: oltre al saldo aggiornato dei punti sulla propria patente di guida, l’utente può verificare la scadenza di validità della stessa e le variazioni di punteggio con i relativi dettagli.
- Dati dei veicoli: per verificare tutti i dettagli dei veicoli che risultano intestati, compresa la data di scadenza della revisione.
- Stato pratiche: verifica lo stato di avanzamento del processo di lavorazione di eventuali pratiche in corso presso la Motorizzazione, come per esempio quelle relative al rinnovo di patente.
Per eventuali informazioni, Adoc è a disposizione dei suoi tesserati.


È possibile rateizzare una sola cartella Equitalia?



Nel corso degli ultimi anni molti italiani si sono trovati debitori di Equitalia in seguito alla notifica di cartelle esattoriali. Non tutti però sono a conoscenza del fatto che tra i diritti del contribuente vi è quello di poter ottenere la rateazione di una o più cartelle.
Tale possibilità vale per tutti i tipi di debito, senza vincoli di somme.
In passato la condizione necessaria affinché il contribuente potesse essere ammesso alla rateazione, da parte di Equitalia, era quella di includere, nel programma di dilazione, l’intero debito, ossia tutte le cartelle. Oggi invece, il cittadino, al momento della richiesta di dilazione presso Equitalia, può autonomamente decidere quali cartelle voler rateizzare.
Uno dei vantaggi più evidenti è quello di evitare l’ipoteca sull’immobile, la quale potrà essere iscritta solo per debiti superiori a 20.000 euro; pertanto se il contribuente accetta di rateizzare anche una sola cartella, potrà far scendere la soglia del debito e quindi impedire così la misura cautelare. Stesso discorso vale per il caso di pignoramento immobiliare e messa all’asta della casa che scatta superato un debito di 120 mila euro; con la rateazione di solo alcune cartelle, il contribuente può mettere al riparo l’immobile di proprietà.
L’importo minimo di ogni rata è pari a 100 euro, salvo situazioni di particolare difficoltà. Si decade, però, dalla dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive.

Adoc, sita in Andria alla via Ugo Bassi, 53, offre ai suoi associati la possibilità di istruire la relativa pratica al fine di procedere alla richiesta di rateizzazione.

lunedì 18 maggio 2015

Più tutela per i consumatori. Nuovi tribunali per i consumatori.


Da oggi i consumatori avranno uno strumento in più per vedere tutelati i propri diritti.
Il Governo, infatti, ha da poco dato attuazione ad una direttiva dell’UE mediante l’approvazione di un decreto legislativo.
La direttiva dell’UE si propone di offrire ai consumatori una soluzione semplice e stragiudiziale alle liti con i fornitori di servizi o i venditori, di modo che, anche per piccoli importi e questioni di modesta importanza, i cittadini non debbano rinunciare a far valere i propri diritti, disincentivati dalle lungaggini e dai costi delle dispute in tribunale.
Il nuovo testo offre ai cittadini la possibilità di accedere ad una forma di giustizia privata, più celere rispetto a quella ordinaria. Questi nuovi organismi hanno lo scopo di trovare una soluzione alle controversie ed, eventualmente, emettere una decisione che abbia lo stesso valore di una sentenza.
A tali organismi vengono affidate quelle liti che prevedono la tutela dei diritti sanciti dal codice del consumo (per es.: prodotti difettosi, diritto di recesso, violazione delle informazioni fornite al consumatore all’atto dell’acquisto, ecc.).
Adoc terrà informati i suoi associati sugli eventuali sviluppi che, in materia, si avranno.

giovedì 14 maggio 2015

Bolletta dell’acqua: in quanto tempo si prescrive?



Codici annotati

Uno dei problemi che coinvolge i rapporti che intercorrono tra utenti e compagnie idriche riguarda la richiesta da parte di queste ultime, a distanza di tempo,  di pagamenti relativi ai consumi.
In questi casi, a vantaggio dell’utente, intercorrono i tempi di prescrizione che per ciò che concerne i servizi di fornitura idrica è pari a 5 anni. La prescrizione decorre dal momento in cui il consumo si è verificato.
Per ovviare a tali termini, spesso, capita che la società idrica possa richiedere il pagamento unitario di tutti i canoni pregressi, facendo in questo modo sopportare al cliente una spesa molto elevata.
Adoc, offre ai suoi associati la possibilità di richiedere all’ente gestore di poter rateizzare l’importo richiesto,
come peraltro è possibile che preveda lo stesso contratto di fornitura del servizio.


Rivolgetevi a noi recandovi presso la nostra sede sita in Andria alla via Ugo Bassi, 53 o contattandoci al numero 0883/884840.